Per ricevere la Carta solidale non è necessario presentare alcuna domanda, in quanto i beneficiari sono individuati dall'INPS tra i cittadini appartenenti ai nuclei familiari iscritti all'Anagrafe comunale, con ISEE ordinario in corso di validità non superiore a 15.000 euro.
Il Comune provvederà, a comunicare ai beneficiari, tramite lettera inviata con posta prioritaria, le indicazioni necessarie per il ritiro della carta presso gli sportelli postali abilitati attraverso i canali messi a disposizione da Poste Italiane, presentando la lettera contenente il numero della carta.
L’INPS mette a disposizione dei Comuni le liste dei nuclei familiari aventi diritto al contributo, nei limiti delle carte assegnate ad ogni Comune.
I Comuni, entro trenta giorni dal ricevimento degli elenchi dei beneficiari, verificano la posizione anagrafica ed eventuali incompatibilità con altre misure locali di inclusione sociale o di sostegno alla povertà che prevedano l’erogazione di un sussidio economico. Dopo le verifiche comunali, l’INPS rende definitivi gli elenchi entro i successivi dieci giorni.
Alla fine, i Comuni riferiscono agli interessati l'assegnazione del beneficio e le modalità di ritiro della carta presso gli uffici postali abilitati al servizio.
Nello specifico, al Comune di Buonconvento sono state assegnate n. 29 carte.
Requisiti previsti nel Decreto interministeriale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 luglio 2025 per l'assegnazione:
- iscrizione di tutti i componenti del nucleo nell’Anagrafe della Popolazione Residente di Buonconvento (Anagrafe comunale);
- possesso di certificazione ISEE ordinario, in corso di validità, non superiore ai 15.000 euro annui.
Criteri in ordine di priorità decrescente per l'assegnazione:
- nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2011(la priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso);
- nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2007 (la priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso);
- nuclei familiari formati da non meno di tre componenti (la priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso).
Attenzione: Il contributo non spetta ai nuclei già percettori di Reddito di Cittadinanza; Assegno di inclusione; Carta acquisti; qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che prevede erogazione di un sussidio economico (di livello nazionale, regionale, comunale).
Non spetta inoltre ai nuclei familiari in cui almeno uno dei componenti sia percettore di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASPI o Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori - DIS-COLL; Indennità di mobilità; Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito; Cassa integrazione guadagni-CIG; qualsiasi differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.